A pochi giorni dalla chiusura di Art Basel, che si conferma la fiera più affermata a livello internazionale, le vendite dimostrano ancora una volta che il mercato dell’Arte è in costante crescita.
L’arte è infatti una risorsa alla quale è associato un indotto che potrebbe occupare un ruolo di grande importanza per l’economia italiana (si stima che nel 2014 il settore abbia generato 2,8 milioni di posti di lavoro a livello internazionale), ma che nel nostro Paese, a differenza di altri, non è sfruttata e valorizzata.
Al contrario, in Italia il mercato è in questo momento frenato da limitazioni normative e da una discrezionalità nell’azione amministrativa che non ha eguali a livello europeo.
Se da un lato, infatti, la normativa europea prevede l’applicazione di soglie di valore per determinare limitazioni alle esportazioni, in Italia il controllo è esercitato senza tener conto del valore economico obiettivo di un determinato oggetto d’arte e con ricorso a criteri di assoluta discrezionalità da parte degli Uffici esportazione, che spesso si limitano a formulare in modo arbitrario e apodittico un giudizio circa la «rarità» ovvero il «pregio artistico» di un oggetto (cfr. l’opinione di Fabrizio Lemme a p. 15).
Viceversa, in Francia e in Inghilterra le restrizioni per l’espatrio di opere che superano le soglie di valore culturale sono solo temporanee: in Francia 30 mesi e in Inghilterra solo alcuni mesi. Durante questo periodo si blocca temporaneamente l’esportazione di un’opera d’arte per consentire allo Stato di acquisire l’opera a prezzi di mercato. Se scadono questi termini senza che lo Stato acquisti l’opera, questa può essere liberamente esportata. In Italia, invece, qualsiasi opera di più di cinquant’anni di un artista non più vivente, quale che sia il suo valore, deve essere presentata all’Ufficio esportazione per poter uscire dal territorio nazionale, sia che sia destinata alla circolazione europea (per la quale viene richiesto l’attestato di libera circolazione) sia che sia diretta al mercato extraeuropeo (per il quale è richiesta la licenza di esportazione; in questo caso è comunque necessario ottenere preventivamente l’attestato di libera circolazione) e, a differenza di quanto previsto negli altri Paesi, il Ministero dei Beni culturali in Italia ha la facoltà di negare l’attestato di libera circolazione senza che per questo lo Stato abbia l’onere di acquistare l’opera e renderla così fruibile al pubblico (l’acquisto coattivo dell’opera è infatti solo facoltativo e, in ogni caso, subordinato all’esistenza dei fondi necessari per l’acquisto dell’opera al valore denunciato nella domanda di esportazione).
Inoltre, per le opere che sono oggetto di dichiarazione di interesse culturale (la cosiddetta «notifica») è definitivamente esclusa la possibilità di essere esportate; ulteriormente, ogni qualvolta tali beni vengono venduti, lo Stato ha la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul loro acquisto. Gli studi sugli effetti economici del provvedimento di notifica arrivano tutti alla conclusione che questi fattori riducono il valore commerciale di un’opera d’arte notificata di almeno il 60%.
Si aggiunga la lentezza con cui alcuni uffici periferici del Ministero evadono le richieste di esportazione, unitamente all’assoluta discrezionalità che regge l’operato di alcuni funzionari, che sovente «notificano» un’opera ovvero ne negano la libera circolazione semplicemente invocando criteri tanto astratti quanto soggettivi, quali il pregio artistico: la conseguenza è, da un lato, che il mercato dell’arte italiana si svolge fuori dai confini italiani e, dall’altro, che, al fuori di una stretta cerchia di artisti affermati, numerosi autori italiani del dopoguerra fanno fatica a essere valorizzati, conosciuti ed esibiti in un contesto internazionale.
Per tutti questi motivi, i principali operatori del mercato dell’arte in Italia rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (Associazione Nazionale Case d’Asta, Associazione Nazionale Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea, Associazione Antiquari d’Italia, Associazione Librai Antiquari d’Italia), unitamente alle più importanti case d’Asta internazionali e ad alcuni qualificati operatori della logistica, hanno presentato al Mibact e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto di riforma legislativa che, con alcune moderate ma puntuali richieste, si propone quattro obiettivi:
- l’applicazione delle soglie di valore alle esportazioni;
- l’estensione della soglia temporale rilevante per il controllo all’esportazione e la dichiarazione di interesse culturale da cinquant’anni a cento anni;
- l’introduzione di un termine perentorio per il rilascio dell’attestato di libera circolazione;
- l’emanazione di nuovi criteri guida per gli uffici esportazione.
Il progetto di riforma ha come unico scopo quello di rendere più snello e agevole l’operato degli uffici preposti alla tutela e la procedura di rilascio dell’attestato e della licenza, in tal modo valorizzando anche l’interesse dell’amministrazione a rendere più efficiente l’azione amministrativa, nonché quello, più generale, di tutela dell’integrità del patrimonio culturale nazionale.
In particolare, tale progetto di riforma mira a estendere l’applicazione delle soglie di valore, già previste dalla normativa europea per le esportazioni extracomunitarie, alla disciplina che regola le esportazioni in Europa, rendendo così più snella la procedura di rilascio dell’attestato-licenza. Se la legge italiana, unica tra le normative europee, prevede una doppia porta al fine dell’uscita definitiva di un bene culturale dal territorio nazionale (l’attestato di libera circolazione per l’uscita in Europa e la licenza di esportazione per l’uscita dall’Europa, che possono essere rilasciate dallo stesso ufficio), non si capisce per quale motivo le soglie di valore dovrebbero rilevare al fine dell’uscita dal territorio europeo verso un Paese terzo e non al fine della circolazione all’interno dell’Unione Europea. Oltre all’indubbio snellimento dei procedimenti amministrativi, ne deriverebbe anche la possibilità da parte degli Uffici esportazione di concentrare le proprie risorse su quelle opere d’arte la cui uscita definitiva possa realmente costituire un pregiudizio per il patrimonio culturale. Ciò anche al fine di evitare gli «effetti perversi» di una prassi applicativa volta a «vincolare tutto per non controllare nulla» che finisce per alimentare involontariamente il fenomeno del mercato clandestino delle opere d’arte, concentrando le risorse per una maggiore tutela del patrimonio nazionale. Oggi infatti non c’è differenza di tutela tra un’opera di De Chirico e l’acquarello di un artista sconosciuto che risalga a prima del 1965. L’applicazione delle soglie di valore invece mira proprio a svolgere un primo filtro per sfoltire il lavoro degli Uffici esportazione. Si applicherebbero dunque le soglie attualmente previste per le esportazioni extracomunitarie, in particolare la soglia di 150mila euro per i dipinti, la soglia di 50mila euro per le sculture e per i libri. Viceversa, l’applicazione delle soglie di valore non concerne i beni archeologici, i beni derivanti dallo smembramento di monumenti, i manoscritti e gli archivi, che restano quindi assoggettati alla tutela prevista dal Codice dei Beni culturali, indipendentemente dal valore di mercato.
Sempre allo scopo di rendere più agevole il procedimento di rilascio dell’attestato di libera circolazione e di ridurre il carico di lavoro degli Uffici esportazione, il progetto di riforma introduce inoltre la revisione del limite dei cinquant’anni alla libera esportazione.
L’estensione del termine rilevante a cento anni è utile per favorire la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea, ambito che, come dimostrano i dati economici, genera il maggior fatturato sia a livello nazionale sia internazionale. Le «Italian Sales» sul mercato internazionale dimostrano che le opere di autori quali Fontana, Castellani, Manzoni, Bonalumi ecc. raggiungono risultati sempre crescenti sulle piazze internazionali, le quali non dovrebbero subire un arresto a causa dei limiti alle esportazioni (che ad oggi si applicano a tutte le opere di artisti non viventi eseguite prima del 1965).
Attualmente, proprio per evitare che le proprie opere vengano «notificate», con tutte le conseguenze che ne derivano, molti collezionisti italiani evitano di prestare le proprie opere in occasione di mostre e altri eventi culturali, come ad esempio è successo nel caso di «The Italian Futurism 1909-44», la mostra di punta del 2014 al Guggenheim di New York, dove i prestiti italiani sono stati una percentuale minima rispetto alle opere esposte. È paradossale quindi che l’attuale sistema normativo ingeneri nei collezionisti il «timore» di esporre le proprie opere, facendo così perdere agli stessi delle occasioni uniche di valorizzazione dell’arte posseduta e, di conseguenza, limitandone notevolmente la fruizione pubblica.
Infine, il progetto di riforma mira da un lato a rivedere la procedura amministrativa per il rilascio dell’attestato di libera circolazione, introducendo un termine perentorio di 30 giorni; dall’altro, richiedendo l’emanazione di un regolamento o una direttiva ministeriale che definisca con maggiore chiarezza e univocità i criteri che guidano i divieti alle esportazioni e la conseguente dichiarazione di interesse culturale delle opere d’arte, al fine di limitare le disomogeneità che ad oggi caratterizzano l’operato dei diversi Uffici esportazione. Gli indirizzi di carattere generale a cui le amministrazioni procedenti si devono attenere sono attualmente troppo vaghi e lasciano spazio a un’eccessiva discrezionalità e disomogeneità tra i diversi Uffici esportazione in Italia (ad esempio, nel determinare il termine di cinquant’anni, alcuni prendono come riferimento il mese di gennaio, altri il mese di dicembre). Tali palesi discrepanze sono contrarie al principio del buon andamento della Pubblica amministrazione e per questo rendono assolutamente indispensabile una riforma in materia.
Giuseppe Calabi
Studio Legale Cbm & Partners
L’articolo de “Il Giornale dell’Economia” del luglio-agosto 2015
https://www.cbmlaw.it/media/articolo-il-giornale-dellarte.pdf